Il Decreto Cura Italia aveva, in prima battuta, tra le principali misure introdotte valide anche in ambito giornalistico le disposizioni in materia di lavoro dipendente, che ampliano la possibilità di fruire di giorni di congedo parentale (fino a 15 giorni con retribuzione al 50%), incrementano le tutele per le situazioni di invalidità (legge 104) e sospendono, con una moratoria di 60 giorni (a decorrere dal 17 marzo 2020), le procedure per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Un primo aiuto, che però si è dimostrato insufficiente per poter garantire un concreto aiuto per i professionisti che hanno in INPGI la propria cassa di riferimento. Per questo, al fine di ampliare ed estendere gli aiuti, è stato adottato un primo pacchetti di provvedimenti, rivolto ai professionisti autonomi, che incidono sui temi della genitorialità, della salvaguardia della liquidità, del sostegno al reddito e dell’accesso al credito.

Congedo per i genitori

L’art. 23 del decreto prevede che, a decorrere dal 5 marzo – in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi scolastici – i genitori lavoratori dipendenti del settore privato (giornalisti inclusi) possono fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o, se disabili, anche di età superiore, di giorni di congedo per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, con copertura di contribuzione figurativa. In questo caso, l’indennità la erogherà come al solito l’Inps, mentre l’Inpgi provvederà – su istanza del giornalista – all’accredito della contribuzione figurativa.

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

È stata estesa anche in favore dei giornalisti iscritti alla Gestione separata la facoltà – già prevista dall’esecutivo per i lavoratori autonomi iscritti presso la Gestione separata dell’INPS – di usufruire di un numero di giornate di permesso per congedo parentale, fino ad un massimo di 15, per le quali è prevista l’erogazione di una indennità economica. Il beneficio è riservato agli iscritti con figli fino a 12 anni ovvero anche di età superiore, se disabili. Il provvedimento acquisirà efficacia operativa non appena interverrà la relativa approvazione ad opera dei Ministeri vigilanti.

Bonus Baby-sitting

In alternativa alla fruizione dei congedi parentali, i lavoratori dipendenti – compresi i giornalisti – e gli autonomi iscritti all’INPS, possono scegliere la corresponsione di un bonus una-tantum per l’acquisto di servizi di baby-sitting, nel limite massimo complessivo di 600 euro. Sono in corso di approfondimento le modalità con le quali possano accedere a tale contributo anche i liberi professionisti (tra cui i giornalisti) iscritti presso le rispettive casse di previdenza.

Tutela dell’invalidità

L’art. 24 prevede l’estensione della durata dei permessi retribuiti per i lavoratori dipendenti affetti da invalidità ovvero che prestano assistenza a soggetti invalidi, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il numero di giorni di permesso retribuito, coperto da contribuzione figurativa, è infatti incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020, che si aggiungono alle tre giornate ordinariamente previste per ciascun mese.

La norma riguarda tutti i lavoratori dipendenti e, quindi, estende il proprio ambito di efficacia anche nei riguardi dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro dipendente. Anche in questo caso, l’indennità verrà erogata dall’Inps e l’Inpgi si farà carico della relativa contribuzione figurativa.

Premio ai lavoratori dipendenti

L’art. 63 del Decreto prevede l’erogazione, in favore dei lavoratori dipendenti (giornalisti inclusi) che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro, di un premio, per il mese di marzo 2020, di importo pari a 100 euro (da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese). Detto importo, non assoggettato ad imposizione fiscale e contributiva, è riconosciuto in automatico dal datore di lavoro nel mese di aprile ovvero entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Facoltà di differire il pagamento del contributo minimo 2020 e dei contributi a saldo sui redditi 2019

Al fine di preservare la situazione di liquidità degli iscritti, è stata prevista la facoltà – per i colleghi che nell’anno 2019 abbiano conseguito un reddito esclusivamente da lavoro autonomo non superiore a 30 mila euro – di effettuare il pagamento del contributo minimo 2020 anche successivamente alla scadenza del 31 luglio 2020 e fino alla scadenza del saldo, prevista per il 31 ottobre 2021, senza applicazione di sanzioni e avvalendosi, ove richiesto, di una rateazione semestrale. Inoltre, sempre in favore della medesima categoria di colleghi, il pagamento del contributo a saldo sui redditi 2019, la cui scadenza è prevista per il 31 ottobre 2020, potrà essere effettuato in modalità rateale, senza aggravio di interessi, fino a un massimo di 12 mesi.

La misura sarà efficace subito dopo la relativa approvazione da parte dei Ministeri vigilanti.

Indennità economica per contrazione dell’attività

Tra le conseguenze più evidenti della situazione di emergenza vi è la sospensione di una serie di attività sociali, culturali e sportive, che hanno determinato il venir meno di una serie di incarichi da parte dei colleghi che operano nei rispettivi settori interessati. Fermo restando che, sul piano generale, il Governo ha previsto una misura di sostegno all’attività dei lavoratori autonomi con un indennizzo economico (600 euro una tantum) a beneficio dei soli iscritti alle gestioni autonomi INPS, mentre è stata demandata ad un successivo decreto ministeriale l’eventuale adozione di incentivi economici per il resto dei lavoratori autonomi (inclusi quelli iscritti agli enti e casse previdenziali dei professionisti) costituendo a tal fine un fondo dotato di uno stanziamento di 300 milioni, il Comitato amministratore dell’INPGI ha comunque previsto l’erogazione di un assegno una tantum, dell’importo pari a 500 euro, in favore dei colleghi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata dell’Istituto che, nell’ultimo triennio, abbiano conseguito un reddito compreso tra 2.100 euro e 30.000 euro e che abbiano registrato, nel trimestre marzo-maggio 2020, un calo dei compensi di almeno il 33% rispetto a quelli conseguiti nell’ultimo trimestre (ottobre – dicembre) del 2019.
La misura trova la propria copertura finanziaria nei residui dello stanziamento per l’attuazione del programma di assistenza sanitaria integrativa avviato in collaborazione con la CASAGIT e, pertanto, l’accesso all’indennità è riservato ai colleghi che non abbiano già usufruito di detto vantaggio.

Qui è possibile scaricare il modulo “richiesta indennità 500 euro emergenza coronavirus”

Sospensione del pagamento delle rate dei prestiti e accesso agevolato al credito

Per non penalizzare la situazione di liquidità derivante dalla contrazione dell’attività professionale, i colleghi che hanno in corso un piano di rateizzo per il rimborso di un finanziamento erogato dalla gestione separata dell’Istituto potranno, autocertificando la situazione di difficoltà conseguente all’emergenza sanitaria in atto, ottenere la sospensione, fino ad un massimo di12 mesi e senza sgravio di interessi, del pagamento delle rate dovute.

Inoltre, gli iscritti alla gestione separata che, a causa dell’emergenza, abbiano visto ridotti i propri compensi nel trimestre marzo-maggio 2020 in misura almeno pari al 33% rispetto ai compensi percepiti nel trimestre ottobre-dicembre 2019, potranno richiedere un prestito, a tasso zero, con piano di rateizzo della durata fino a 36 mesi, per un importo variabile in funzione dell’entità della riduzione del volume dei compensi e dell’anzianità contributiva presso la predetta Gestione previdenziale, in un range comunque compreso tra 2.000 euro e 25.000 euro.

Qui è scaricabile il modulo richiesta sospensione pagamento rate prestito GS

Qui è scaricabile il modulo per la domanda prestito solidale GS

Per i dettagli tecnici e gli aspetti operativi relativi alle misure descritte si rinvia al documento analitico consultabile qui (link alla nota tecnica)

Via INPGI